Corte Europea dei diritti dell’uomo
Nel 1959 con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: CEDU, si istituisce, per assicurarne il rispetto, la Corte Europea con sede a Strasburgo, composta dai 47 stati membri del Consiglio d’europa.
Si può adire la Corte solo dopo aver esaurito i ricorsi interni. I soggetti legittimati a farlo sono i singoli cittadini, si parlerà quindi di ricorso individuale, la cui ammissibilità è decisa da un Comitato – , ma anche gli Stati contraenti con il ricorso interstatale previa decisione delle Camere. Dopo aver superato questa prima barriera, la questione portà essere sottoposta al giudizio della Camera competente, che nella sentenza, in caso di accoglimento, determinerà il danno, quantificandolo. Dette sentenze divetano definitive trascorsi tre mesi, dopo i quali non si potrà più impungnarle -in situazioni eccezionali- davanti alla Grande Camera.
GLI ORGANI – La Corte consta di ben 47 giudici, i quali vengono eletti dall’Assemblea Parlametare de Consiglio d’Europa tra i tre candidati proposti da ciascuno stato membro che ha aderito alla Convenzione. I Giudici rimangono in carica per sei anni, mentre il Presidente e due Vicepresidenti, eletti tra loro, per tre anni. La Corte conta cinque sezioni, determinate secondo un ordine di equilibrio geografico, tenendo anche conto dei sistemi e delle sovrastrutture giuridiche degli Stati. Con l’introduzione del protocollo n. 14 art 27 viene istituita la figura del Giudice Unico, la cui decisione è definitiva. Grazie a questo articolo tutta la procedura ha beneficiato di un percorso meno intricato e più lineare, poichè riguardo ai ricorsi individuali ex art 34 della Cedu, egli può dichiarargli inammissibili, senza che la questione debba essere necessariamente prospettata al Comitato di tre giudici.
All’interno di ciascuna sezione sono presenti camere formate da sette giudici, anch’esse preposte alla risoluzione dei casi. Infine per quanto riguarda la Grande Camera, oltre al Presidente ed ai Vicepresidenti comprende altri quattordici giudici, per la disamina dei casi più complessi.
IL COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI
Viene istituito nel maggio del 1999 con una risoluzione del Consiglio dei Ministri, risultato del Secondo Vertice di Strasburgo, in cui nel 1997 presero parte i Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa. La risoluzione mira non solo alla sensibilizzare ed educazione degli Stati membri al rispetto dei diritti umani, ma anche al godimento pieno di questi ultimi. Obiettivo primario, dunque, attraverso una rete ben organizzata di strutture nazionali di informazione e comunicazione, è la fruibilità immediata dei diritti umani. Bisogna ricordare che il Commissario non è dotato di poteri giurisdizionali, in via alternativa può invece intraprendere iniziative riguardo alla violazione dei diritti subite da singoli individui.
Volendo esaminaere nello specifico le attività del Commissario, possiamo dire che egli promuove il dialogo ed i rapporti istituzionali in genere con gli Stati membri del Consiglio d’Europa, per saggiare in maniera capillare il contesto locale riguardo ai diritti umani. Può, sollecitato dalle autorità nazionale o di sua sponte, fornire pareri su progetti di legge, fornendo tuttavia consigli, ed anche redigere raccomandazioni di sistema, globali, riferite però ad un singolo argomento relativo ai diritti umani. Non mancano campagne ed eventi di sensibilizzazione sui diritti umani.
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