Giusto processo – Sentenza Wurzer Vs Austria, 6 marzo 2012
IL CASO – Chi non ha mai sperato di abitare a due passi da una discoteca, di addormentarsi con un dolce sottofondo ed esser destati prima che il gallo canti, da una sveglia rombante? Sicuramente Anna Wurzer non lo aveva menzionato tra i desideri per il nuovo anno.
Perche si dà il caso che proprio il 2 febbraio del 1972, Mr e Mrs R. ottengono la decisione sulla designazione d’uso dei loro terreni -collocati di fronte all’abitazione della Sig.ra Anna Wurzer- e di lì a poco, anche l’autorizzazione per costruire la loro prima casa. Ad un certo punto i due coniugi, forse annoiati dall’eccessiva tranquillità di Floing, decidono di modificare i piani di costruizone in modo tale da ricavarne una sala da ballo. Il sindac0 il 29 aprile 1979 concede retroattivamente il permesso e ne autorizza anche l’uso.
A questo punto Anna Wurzer, non essendo parte del procedimento in materia di concessione edilizia, non può avanzare alcun tipo di obiezione alle autorità competenti.
Il governo regionale nel 1988 ordina al sindaco che la richiedente venga considerata parte del procedimento, ma ciò avviene solo il 13 novembre del 1989. Al che, la ricorrente, impugna il permesso di costruire e l’autorizzazione d’uso ottenendo una pronuncia a suo favore da parte del Consiglio comunale, il quale in data 28 maggio 1991 ne annula parzialmente le decisioni, perchè l’edificio era stato costruito in violazione del piano di zonizzazione in vigore dal 27 maggio 1986.
Da questo momento inizia una sequela interminabile di ricorsi. Le decisioni passano dal Governo regionale al Tribunale Amministrativo sino ad arrivare in Corte Costituzionale, che rifiuta di affrontare il caso, in quanto la decisione impugnata non si fonda su una legge che viola diritti costituzionali: è pertanto non rilevante.
CORTE EDU – La Sig.ra Anna Wurzer, si rivolge ialla Corte di Strasburgo, lamentando la lunghezza del procedimento, poichè incompatibile con il “termine ragionevole”, e l’ingiustizia del procedimento -per il periodo in cui è stata considerata parte omessa del procedimento stesso- ex ART 6 CEDU
La Corte si pronuncia sul primo punto – durata irragionevole -affermando che il periodo che intercorre tra il 27 maggio 2005 -giorno in cui la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione del Governo Regionale in Corte Costituzionale- e il 18 novembre 2001 -data in cui la sentenza della Corte Amministrativa è stata notificata- dura circa sei anni e mezzo. Continua spiegando che la ragonevole durata deve essere considerta alla luce delle circostanze del caso, ed alla luce dei seguenti criteri: complessità del caso, comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, e il “bene” -del ricorrente- che viene messo in discussione nella controversia. Si evince dal caso di specie che il comportamento della Sig.ra Wurzer non ha dato luogo a notevoli ritardi, per quanto riguarda le autorità, si nota che i continui rinvii al Consiglio Regionale hanno inciso sulla durata del procedimento. Dunque la Corte ritiene che la durata è stata eccessiva.
Sul secondo punto –ingiustizia del procedimento– viene stabilito che le decisioni prese, quando la Sig.ra Anna Wurzer non era parte nel procedimento, non hanno in alcun modo avuto effetti diretti, modificativi dei sui diritti civili. Ne consegue che la questione, riguardo questo punto è manifestamente infondata e viene dunque respinta in conformità dell’art. 35.3 e .4 della Convenzione.
Da ultimo, la Prima Sezione presieduta dal giudice Valjic’ dichiara che vi è stata violazione dell’art 6 della Convenzione, per eccessiva dilazione del processo. Pertanto stabilisce che alla ricorrente vengano corrisposti 1500€ per danni non patrimoniali, ed euro 2000 per i costi e le spese.
La sentenza in originale è reperibile qui: Sentenza Wurzer Vs Austria del 6 marzo 2012