A seguito delle sentenze Francovich e Brasserie du pecheur/Factortame III (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, causa C- 6/90 e C- 9/90; Corte di giustizia, 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e Factortame, causa C-46/93 e C- 48/93), si era giunti ad affermare senza grande esitazione che «le droit à réparation existe indépendamment de l'organe del l'Etat auquel la violation est imputable, y compris s'il s'agit du pouvoir legislatif ou de l'autorité judiciaire» (D. Simon, Le systeme juridique communautaire, PUF, 2001, paragrafo 33).
Ebbene, se la Corte, nella sentenza Brasserie du pecheur/Factortame III, aveva affrontato la questione della responsabilità della violazione del diritto comunitario discendente da un comportamento imputabile al legislatore, non si era ancora trovata a dover pronunciarsi direttamente su di una ipotesi di violazione imputabile ad un organo giudiziario.
E' soltanto, dunque, con la pronuncia in esame che la Corte di giustizia precisa che la violazione del diritto comunitario può derivare anche da una errata interpretazione ed applicazione del diritto comunitario ad opera dei giudici nazionali.