Condizioni degradanti – Sentenza Cara-Damiani v. Italy, 7 Febbraio 2012
Se a chi volesse essere milionario ci fossero domande del tipo: dove si tagliano subito i fondi in tempo di crisi? I vincitori sarebbero molti, e forse in fallimento ci andrebbe appunto lo stesso programma. Infatti è ormai risaputo che i primi tagli, la prime maniche a doversi rimboccarsi, sono proprio quelle alla pubblica amministrazione.
Ciò che non si tiene (forse) in considerazione è che ogni taglio equivale al riduzione delle garanzie che uno stato dovrebbe assicurare, il che equivale a sua volta all’arrivo di condanne da parte degli organi giurisdizionali.
IL CASO – La Corte Europea dei diritti dell’uomo giorno 7 Febbraio 2012 apre un processo contro l’Italia a seguito del ricorso presentato da un detenuto affetto da paraparesi agli arti inferiori e diversi disturbi cardiaci e intestinali che gli rendevano impossibile muoversi autonomamente. Più referti di medici avevano accertato l’incompatibilità della sua situazione fisica con i luoghi di detenzione.
CORTE EDU – In tale situazione sarebbe discutibile la posizione dei giudici di sorveglianza sulle scelte di concessione o meno le misure alternative sufficienti a garantire un soggiorno in luoghi più idonei alla particolare e ancor più grave, condizione; ma i giudici di Strasburgo non si inoltrano nel merito e si fermano a sottolineare la responsabilità italiana nel non aver rispettato l’obbligo di protezione dell’integrità fisica, nella specifica situazione del ricorrente, in attuazione del principio di non discriminazione.
L’ Italia si trova ora condannata ed obbligata a dover corrispondere un risarcimento pari a 10.000€ e a dover rivedere le proprie strutture penitenziarie, in rispetto della sentenza 2447/05 pronunciata il 7 Febbraio 2012 e a seguito dell’accertamento della violazione dell’art 3 CEDU (Proibizione della tortura).
E se assieme a Cara-Damiani si aggiungessero tutti gli altri detenuti che si trovano in condizioni di disagio, quanto costerebbe aver risparmiato sull’interesse pubblico?
La sentenza in originale è reperibile qui: Sentenza Cara-Damiani v. Italy del 7 Febbraio 2012