Note alla rassegna
Nella rassegna delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data martedì 19 luglio 2016, si è inserito per le decisioni pubblicate:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla decisione caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- ricorso : il numero di ricorso che ha avviato il procedimento;
- Corte L. : l’Importance Level attribuitole dalla Corte europea;
- Descrizione : una nostra breve esposizione dei fatti del caso;
- Petitum : gli articoli della Convenzione europea sollevati dai ricorrenti;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo della decisione.
Case of- | N.Ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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Flores Quiros c. Spagna | 75183/10 | Nel settembre del 2006 il dipartimento di sicurezza sociale mette all’asta i locali commerciali di ci la ricorrente, la signora Flores Quiros era comproprietaria insieme al marito. L’asta pubblica pero' non aveva rispettato tutte le procedure formali, infatti, a seguito di un procedimento amministrativo, il Giudice ravvisa il difetto procedurale. Tale sentenza non diviene esecutiva perche' il dipartimento di sicurezza pubblica oppone la validita' dell’asta pubblica, cosi' come giudicata in un altro procedimento amministrativo (avviato dal marito) il 30 luglio del 2006. La ricorrente Quiros, dopo aver esperito tutte le vie di ricorso interne, invoca oggi in Corte edu la violazione dell’art.6 § 1 (diritto ad un processo equo) per la mancata esecuzione della sentenza dell’8 maggio del 2006. | Articolo 6 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - procedimento di esecuzione Articolo 6-1 - Accesso a breve) |
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49132/11 | La signora Kania viene condannata con sentenza definitiva nel 2011 al versamento di 3.500 euro a vari enti di beneficienza. La ricorrente nel 2007 aveva firmato insieme ad un altro giornalista un articolo pubblicato sul settimanale nazionale polacco Wprost; in questo articolo affermava come molti funzionari statali polacchi avessero contribuito a proteggere il crimine organizzato polacco. In particolare nell’articolo in questione emergeva quale figura di spicco, R.B. ex colonnello dell’agenzia di sicurezza del paese. e' proprio il signor R.B. infatti che con la sua denuncia avvia il procedimento ai danni della ricorrente. Tuttavia oggi il Giudice di Strasburgo non accorda la violazione ell’art.10 CEDU (liberta' di espressione). | Articolo 10 | Nessuna violazione di Articolo 10 - Liberta' di espressione - {} generali (articolo 10-1 - Liberta' di espressione) | ||
Calin e altri c. Romania | 25057/11, 34739/11, 20316/12) | 2 | I tre ricorrenti Dumitru Leonard Calin, Antonia Miruna Moldovan e Andrei Marian Mihalcea sono figli naturali che perdono il proprio diritto ad essere riconosciuti. Secondo il diritto rumeno il riconscimento deve esser fatto valere entro un anno dalla nascita; nei casi dei ricorrenti le rispettive madri hanno disatteso tale prescrizioni decadendo cosi' da tale diritto. Tuttavia nel 2007 e' intervenuta una novella che abolisce il termine prescrizionale. I ricorrenti dunque ricorrono innanzi al giudice rumeno invocando tale legge, ma la Corte costituzionale respinge tale istanza dichiarando gli effetti non retroattivi di suddetta legge per gli individui nati prima del giorno dell’entrata in vigore. Oggi i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). | Articolo 8 |
Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8-1 - Il rispetto della vita privata) |
60281/11 | La ricorrente E.S. da' alla luce una bambina nel 2004 in Spagna dall’unione con il suo compagno R.E.N. di nazionalita' bulgara; i due si separano nel 2004. La figlia vive con i nonni paterni in Bulgaria dal gennaio del 2007 fino al marzo del 2008. Dopo un breve soggiorni in spagna la madre porta la figlia dai nonni paterni in Romania. Ma nel 2008 quando i nonni paterni raggiungono la nipote in Romania, la riportano in Bulgaria al loro ritorno. Nel 2009 la madre ottiene la custodia dopo aver adito le corti bulgare, tuttavia la sentenza viene annullata per l’omessa citazione a comparire del padre; la madre ottiene di fatto l’affidamento solo nel 2012 e definitivamente, dopo una serie di diatribe giudiziarie nel 2014.  La ricorrente oggi denuncia la violazione dell’art.8 CEDU per la mancata tempestivita' sia delle autorita' rumene sia bulgare per la controversia. | Articolo 8 | Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) (Romania) Nessuna violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) (Romania) Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) (Bulgaria) |
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43885/13 | Il Padre del signor Pop denuncia in Corte edu la violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita) a causa della morte del proprio figlio sul luogo del lavoro. | Articolo 2 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - procedimento di esecuzione Articolo 6-1 - accesso alla giustizia) |
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2171/14 | Oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione da parte dello stato polacco del  diritto al rispetto della vita privata e familiare ai danni del signor G.N. marito della signora E.N. | Articolo 8 | Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) |