Note alla rassegna
Nella rassegna delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data martedì 22 marzo 2016, si è inserito, per ciascuna decisione:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla decisione caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- ricorso : il numero di ricorso che ha avviato il procedimento;
- Corte L. : l’Importance Level attribuitole dalla Corte europea;
- Descrizione : una nostra breve esposizione dei fatti del caso;
- Petitum : gli articoli della Convenzione europea sollevati dai ricorrenti;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo della decisione.
La Corte europea ha deciso oggi anche i seguenti casi. Essi sono meramente ripetitivi o relativi a casi di eccessiva durata, e perciò non sono stati approfonditi:
Partners 2000 Kft e Altri c. Ungheria (no. 966/14); Varga c. Ungheria (no. 42329/09); Akulin e Altri c. Russia (nos. 14313/07, 28826/07, 34975/07, 5638/09, 29575/09, 66628/09, 75503/10, 4301/11 and 9924/11).
Case of- | N.Ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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Kolesnikovich c. Russia | 44694/13 | 2 | Vladimir Kolesnikovich e' un cittadino russo che attualmente sta scontando 24 anni e 11 mesi di reclusione perche' riconosciuto colpevole, nel 2007, di sequestro di persona aggravato, omicidio, frode e cospirazione. Il signor Kolesnikovich ricorre alla corte lamentando l’inadeguatezza delle cure mediche ricevute in regime di detenzione, sostenendo che non gli sono stati forniti i farmaci necessari a curare le sue patologie. La sua denuncia contro l’amministrazione penitenziaria e' stata respinta dai giudici nel 2013 ed ora invoca l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Edu lamentando l’assenza dei provvedimenti necessari per la tutela della propria salute e benessere; inoltre lamenta l’assenza di rimedi efficaci per far valere le lamentale invocando l’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo). | Articolo 3 Articolo 13 | Eccezione preliminare unita al merito respinta (articolo 35-1 - esaurimento dei ricorsi interni) resto irricevibile Violazione dell'Articolo 3 - Proibizione della tortura (Articolo 3 - trattamento degradante trattamenti inumani) (aspetto sostanziale) Violazione dell'Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13 - ricorso effettivo) Danno patrimoniale - reclamo respinto (Articolo 41 - danno patrimoniale Equa soddisfazione) danno non patrimoniale - aggiudicazione (articolo 41 - danno non patrimoniale Equa soddisfazione) |
Litvinov c. Russia | 32863/13 | 3 | Sergey Litvinov e' un cittadino russo che, come nel caso precedente, sta scontando una pena detentiva perche' riconosciuto colpevole nel 2012 di sequestro di persona aggravato ed estorsione. Anche il signor Litvinov lamenta ai sensi degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), della Convenzione, la mancata somministrazione dei farmaci prescritti e l’impossibilita' di essere sottoposto ad esami medici fondamentali alla cura della sua malattia. | Articolo 3 Articolo 13 | Nessuna violazione di Articolo 3 - Proibizione della tortura (Articolo 3 - trattamenti degradanti) (aspetto sostanziale) Violazione dell'Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo |
Kars e altri c. Turchia | 66568/09 | 3 | I ricorrenti sono 22 cittadini turchi detenuti nel carcere di Bayrampasa e il loro caso riguarda un’operazione condotta dalle forze di sicurezza per porre fine ad uno sciopero della fame che stava mietendo vittime a causa della protesta contro la riduzione degli spazi vitali ai detenuti. L'operazione, svoltasi nel 2000, ha dato luogo a violenti scontri: 12 prigionieri sono stati uccisi e circa 50 prigionieri sono stati feriti, tra cui i ricorrenti. | Articolo 6 Articolo 13 | Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (aspetto sostanziale) Violazione dell'Articolo 3 - Proibizione della tortura (Articolo 3 - trattamento degradante trattamenti inumani) (aspetto sostanziale) Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - Termine ragionevole) |
M. G. c. Turchia | 646/10 | 2 | M. G. e' una cittadina turca che vive a Istanbul; il suo caso riguarda la denuncia di violenza domestica perpetrata dal marito fin dall’anno di celebrazione del matrimonio, nel 1997. Dopo esser fuggita da casa ed esser stata ricoverata in un ospedale psichiatrico perche' affetta da disturbo depressivo dovuto a stress post traumatico cronico dovuto alle violenze subite, ha denunciato il marito, il quale davanti al pubblico ministero ha negato le accuse a suo carico. I provvedimenti presi dalla corte di giustizia nel 2006 e nel 2012 non sono risultati efficaci contro le minacce di morte ricevute dalla donna. Invocando l'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Edu, M.G. critica le autorita' nazionali per non aver impedito le violenze a cui era stata sottoposta. Basandosi sugli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 1 (obbligo di rispettare i diritti umani) e 5 (diritto alla liberta' e alla sicurezza) della Convenzione, M.G. lamenta che non e' stata in grado di vivere in pace e sicurezza con i suoi figli a causa delle minacce e l'eccessiva lunghezza e inefficacia del procedimento penale, che e' ancora in corso. Inoltre basandosi sull'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 3, lamenta la discriminazione permanente e sistematica in materia di violenza contro le donne. |
Articolo 1 Articolo 3 Articolo 5 Articolo 8 Articolo 13 Articolo 14
| resto irricevibile |
Guberina c. Croazia | 23682/13 | 2 | Josko Guberina, e' un cittadino croato residente nella cittadina di Samobor. A seguito della nascita di un terzo figlio, risultato disabile al cento per cento secondo la scala di valutazione dei servizi sociali, il ricorrente si e' visto costretto a vendere il suo precedente appartamento e a comprarne un altro nella cittadina dove tuttora risiede. Tale soluzione e' stata necessaria per il fatto che il precedente appartamento era ubicato al terzo piano ed era sprovvisto di ascensore: per tale ragione risultava difficile se non impossibile portare su per le scale ragazzo, incapace di muoversi. A seguito di tale acquisto il ricorrente ha richiesto agli uffici preposti un’esenzione in conformita' con quanto previsto dalla legge, vedendosi tuttavia negata tale agevolazione. I giudici nazionali pero' valutano come sufficienti e bastevoli il riscaldamento e la rete elettrica (di cui era fornito l’appartamento) e ritengono infondata la scelta del trasferimento n un’altra abitazione.  Dello sesso parere la Corte Costituzionale nel 2012. Il ricorrente, invocando l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (protezione della proprieta') della Convenzione europea sui Diritti umani e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, il sig Guberina lamenta la discriminazione subita dalle autorita'. Ritiene inoltre violati l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla casa) della Convenzione, e l'articolo 1 del Protocollo n ° 12 (divieto generale di discriminazione). | Articolo 14 Articolo 1 prot. n. 1 | Violazione dell'articolo 14 + P1-1 - Divieto di discriminazione (articolo 14 - Discriminazione) (articolo 1 del Protocollo n ° 1 - Protezione della proprieta') Riapertura del caso (articolo 41 - Danno patrimoniale Equa soddisfazione) danno non patrimoniale - aggiudicazione (articolo 41 - danno non patrimoniale Equa soddisfazione) |
Pereira da Silva c. Portogallo | 77050/11 | 3 | Il ricorrente, IlÃdio Jose' Pereira da Silva, e' un giudice portoghese che si vede rifiutata nel 1999 la sua richiesta di rimborso per le spese sostenute in veste di magistrato da parte della Corte Suprema Amministrativa. Contro tale decisione Pereira obbietta non solo l'errore nel merito ma sostiene inoltre che la Corte non sarebbe competente a giudicare sulle richieste di rimborso, inoltre segnala come durante i processi, egli non sia mai stato sentito come parte in causa. Anche tale ricorso viene dichiarato infondato nel 2002. Il ricorrente continua a presentare memorie e rilievi e, sei anni dopo, la Suprema Corte decide di condannarlo al pagamento una multa pari al doppio dei rimborsi da lui richiesti con l'accusa di abuso di giustizia. Secondo il giudice portoghese il ricorrente avrebbe cercato, non di ottenere giustizia, quanto piuttosto di ritardare il momento della sentenza; per tali motivi viene condannato al doppio della cifra da lui richiesta, ovverosia 1440 euro. In seguito l’ulteriore ricorso presso la Corte Costituzionale non ha avuto gli effetti sperati per il sig.Silva. | Articolo 6 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento amministrativo Articolo 6-1 - tribunale imparziale) Nessuna violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento amministrativo Articolo 6-1 - Termine ragionevole) |
Pinto Coelho c. Portogallo | 48718/11 | 2 | Il caso trae origine dalla condanna della giornalista Pinto Coelho al pagamento di multa, per avere messo in onda su una rete nazionale documenti che comprendevano, tra le altre cose, audio di un'udienza senza la autorizzazione da parte del giudice dell'udienza stessa a renderle pubbliche. La ricorrente aveva infatti realizzato una trasmissione in aveva trattato un caso di condanna di un diciottenne per furto. In tale servizio, aveva incluso estratti della discussione avvenuta in aula, alterando tuttavia il timbro della voce dei giudici e dei partecipanti. Dopo la trasmissione di tale programma e' stata presentata denuncia nei confronti della giornalista per violazione di norme del codice penale e del codice di procedura penale, in quanto non era stata concessa alcuna autorizzazione per fini divulgativi del materiale incriminato. Condannata ad una multa di 1'500 euro, confermata in appello, la ricorrente nel 2009 ha visto respinto anche il successivo ricorso presso la Corte Costituzionale. | Articolo 10 | Violazione dell'Articolo 10 - Liberta' di espressione generale {} (articolo 10-1 - Liberta' di espressione) Danno Patrimoniale - aggiudicazione (articolo 41 - Danno patrimoniale equa soddisfazione) danno patrimoniale - accertamento di infrazione sufficiente (Articolo 41 - danno non patrimoniale equa soddisfazione) |
Sousa Goucha c. Portogallo | 70434/12 | 2 | Invocando l'articolo 10 (liberta' di espressione), la sig.ra Pinto Coelho  impugna dunque la sua condanna per l'uso non autorizzato della registrazione in tribunale | Articolo 8 Articolo 14 | Nessuna Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita privata) Nessuna Violazione dell'articolo 14 + 8-1 - Divieto di discriminazione (articolo 14 - Discriminazione) (Articolo 8-1 - Rispetto della vita privata Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare) |
Association of Victims of Romanian Judges e altri c. Romania | 47732/06 | 3 | Le ricorrenti nella presente causa sono Rodica Neagu, Virgil Radu, Valentin Turigioiu, C. Gheorghe Lupan, Viorica Alda, Eugen Neagu, Maria Nicolau, Domnica Turigioiu e Valerica Åugubete, nove cittadini rumeni e l'associazioni per le vittime dei giudici rumeni. Il caso riguarda il mancato riconoscimento da parte degli organi dello Stato dell'organizzazione sopra menzionata. Si ritiene infatti che una organizzazione avente come fine dichiarato quello di avversare le sentenze dei giudici possa essere considerato come eversivo e a giudizio dei giudici nazionali insigniti del caso, come incostituzionale. Nel 2014 la Corte europea ha riscontrato una violazione da parte delle autorita' rumene dell'art 11, liberta' di riunione e associazione, a causa del rifiuto delle autorita' di effettuare tale registrazione.        | Cancellato dal ruolo (articolo 37-1-A - Assenza di intenzione di proseguire petizione) revisione ammessa |
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Bostina c. Romania | 612/13 | 3 | Catalin Marius Bostina, e' un avvocato rumeno, il quale divorzia dalla moglie nel 2011. Il caso riguarda la violazione del suo diritto a vedere il figlio minorenne, affidato alla ex moglie durante la procedura di divorzio. Nonostante l'assegnazione da parte del giudice dei giorni durante i quali il ricorrente avrebbe potuto far visita al figlio, questi si e' visto tuttavia negare dalla moglie tale diritto adducendo vari motivi. A seguito di cio' ha presentato denuncia penale contro l'ex consorte accusandola di non rispettare la sentenza del tribunale: accusa tuttavia dichiarata infondata dal giudice che a ha ritenuto gli impedimenti di natura oggettiva e quindi non dipendenti dalla volonta' della madre. | Articolo 8 | Nessuna Violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) |
Elena Cojocaru c. Romania | 74114/12 | 2 | Il ricorrente, Elena Cojocaru, e' un cittadino rumeno la cui figlia e nipote sono decedute a causa di negligenza medica. Ricoverata poiche' vi era il rischio di un parto prematuro,essendosi accorti che era necessario un ricovero in una particolare struttura attrezzata,i medici hanno ritardato di diversi giorni il trasferimento,una volta effettuato e iniziata d'urgenza l'operazione,sia la madre che la figlia neonata perdono la vita poco dopo. I Giudici inquirenti, dopo aver effettuato le prime indagini, non hanno ritenuto necessario intraprendere un procedimento penale, ritenendo che la donna era morta per cause naturali e non di errore medico. Solo successivamente, ad anni di distanza e' finalmente stato intrapreso un procedimento penale nei confronti della struttura ospedaliera poiche' le indagini erano state lacunose e in molti casi inefficaci. Il secondo procedimento e' stato tuttavia archiviato perche' la responsabilita' penale de ginecologo aveva ormai raggiunto i termini per la prescrizione. | Articolo 2 | eccezione preliminare unita al merito respinta (articolo 35-1 - esaurimento dei ricorsi interni) Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - L'effettivo accertamento) (aspetto procedurale) Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2 - obblighi positivi) (aspetto sostanziale) danno patrimoniale- Domanda respinta (Articolo 41 - danno patrimoniale equa soddisfazione) danno patrimoniale - riparazione (articolo 41 - danno non patrimoniale equa soddisfazione) |
Gomoi c. Romania | 42720/10 | 3 | Il ricorrente, Adrian Mircia Gomoi, e' un cittadino rumeno, accusato di frode fiscale che lamenta le condizioni disumane e degradanti subite prima nella cella della stazione di polizia dopo il suo arresto e, in seguito, nelle celle del carcere. Sostiene infatti che entrambi i luoghi in cui era stato rinchiuso fossero di dimensioni infime e sovraffollate, che fosse consentito di fare la doccia se non due volte la settimana e che non vi fossero servizi igienici ma solamente un secchio, portatogli in due intervalli della giornata. Nella prigione la situazione peggiora ulteriormente essendo essa infestata di insetti di ogni tipo. | Articolo 3 | Violazione dell'Articolo 3 - Proibizione della tortura (Articolo 3 - trattamenti degradanti) (aspetto sostanziale) |
Grosu c. Romania | 60113/12Â | 2 | Â Ulisei Grosu, e' un cittadino rumeno, presentatosi al centro culturale di Focsani, citta' dove risiede, per avere un incontro con un personaggio politico,era stato arrestato dalla polizia, non avendo con se' il proprio documento di identita'. Le forze dell’ordine che lo conducono presso un ospedale psichiatrico dove tentato di ottenerne, per il ricorrente, Â un ricovero forzoso ed urgente , affermando che la vittima aveva annunciato di voler mettere una bomba nel centro culturale. I medici tuttavia non ritengono valida questa motivazione e rifiutano di rinchiudere il soggetto che viene dunque rilasciato. | Articolo 5 | Violazione dell'Articolo 5 - Diritto alla liberta' e alla sicurezza (articolo 5-1 - Privazione della liberta' stato arrestato o detenuto) danno non patrimoniale - aggiudicazione (articolo 41 - danno non patrimoniale Equa soddisfazione) |
Butrin c. Russia | 16179/14Â | 2 | Sergey Butrin, e' un cittadino russo che sta scontando una pena detentiva di 19 anni in una colonia correzionale nel villaggio di Kochubeyevskoe, (Russia), per omicidio aggravato, rapina e possesso di armi da fuoco. Il ricorrente, detenuto dal 2010, lamenta le condizioni di prigionia, per lui particolarmente gravose in quanto cieco. Avendo contratto una cataratta, aggravatasi poi durante la prigionia, tanto da renderlo cieco egli lamenta lo scarso spazio a propria disposizione nel dormitorio, inferiore ai 2 metri quadrati e il fatto che non vi fossero lavori adeguati alla sua condizione di salute: questi infatti versava in una situazione di inattivita' durante tutta la giornata. Oltre a cio', un detenuto affidato a lui come supporto per le indispensabili esigenze quotidiane e' stato rilasciato nel 2014 il ricorrente si ritrova privo di un’assistenza anche perche' le autorita' carcerarie non avevano assegnato tale compito a nessun altro detenuto. Gia' un anno prima aveva avanzato una domanda di rilascio per gravi motivi di salute, domanda tuttavia respinta. Successivamente e' stato respinto anche in Cassazione per semplici motivi di rito. | Articolo 3 Articolo 13 | eccezione preliminare unita al merito respinta (articolo 35-1 - esaurimento dei ricorsi interni) resto ricevibile Violazione dell'Articolo 3 - Proibizione della tortura (Articolo 3 - trattamento degradante trattamenti inumani) (aspetto sostanziale) Violazione dell'Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13 - ricorso effettivo) Danno patrimoniale- reclamo respinto (Articolo 41 - danno patrimoniale Equa soddisfazione) danno non patrimoniale - aggiudicazione (articolo 41 - danno non patrimoniale Equa soddisfazione) |