Note alla rassegna
Di seguito la rassegna delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data Martedì 21 aprile 2015, di cui, per ciascuna, si ripropongono:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla decisione caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- N.ricorso : il numero di ricorso che ha avviato il procedimento;
- Corte I.L. : l’Importance Level attribuitole dalla Corte europea;
- Descrizione : una nostra breve esposizione dei fatti del caso;
- Petitum : gli articoli della Convenzione europea sollevati dai ricorrenti;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo della decisione.
Le fonti delle informazioni riportate sono tutte ufficiali e consultabili in inglese/francese sui siti ufficiali della Corte europea: http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN e http://hudoc.echr.coe.int .
I casi ripetitivi e quelli di eccessiva durata di procedimenti non sono approfonditi perché marginali nella giurisprudenza della Corte europea.
Case of- | N.Ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
---|---|---|---|---|---|
Morice c. Francia | 29369/10 | 1 | Il ricorrente Morice è un avvocato francese che difende in giudizio la moglie del giudice Borrel il cui corpo viene ritrovato nel 1995 a 80 chilometri da Gibuti, capitale dell'omonimo Stato. Egli contesta la decisione dei giudici M.e LL per non aver effettuato, alla presenza delle parti civili, una ricostruzione nel luogo del ritrovamento del cadavere. Con la decisione della Corte d'Appello di Parigi il caso passa al giudice P. il quale, assunto l'incarico, redige immediatamente una relazione per palesare irregolarità e carenze rispetto alle indagini effettuate precedentemente dai giudici M. e LL. Il ricorrente dapprima si rivolge al Ministro della Giustizia francese per contestare tale situazione, poi, il giorno dopo rilascia un'intervista sul quotidiano Le Monde in cui vengono riportati alcuni stralci proprio della relazione scritta dal giudice P. Immediata la denuncia dei magistrati M.e LL. per diffamazione contro il direttore editoriale del quotidiano, il giornalista che aveva firmato l'articolo ed il ricorrente. Morice viene condannato nel 2008 nel processo interno, ma l'anno successivo presenta un ricorso in Cassazione che però viene respinto. L'avvocato, a Strasburgo, lamenta un'eccessiva restrizione della libertà di espressione, mentre per il tribunale francese erano proprio i limiti imposti dalla legge interna ad essere stati abbondantemente oltrepassati. La seconda parte del ricorso a Strasburgo trae origine da un fatto singolare: JM, magistrato che prende parte alla decisione della Cassazione (nel 2009), qualche anno addietro, precisamente nel 2000, nel corso di un procedimento disciplinare a carico del giudice M. dà il sostegno proprio a quest'ultimo. La Corte EDU già nel 2013 aveva ravvisato -all'unanimità- la violazione dell'art.6.1 CEDU e -a maggioranza- dell'art.10 CEDU (libertà di espressione). Sempre poi, su richiesta del ricorrente, la Grande Camera si è pronunciata oggi ribadendo entrambe le violazioni. Ha accordando 4.270 euro per i danni materiali, 15.000 euro per i danni morali e 14.400 euro per costi e spese. | Articolo 6 Articolo 10 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - giudice imparziale) Violazione dell'articolo 10 - Libertà di espressione - generale (articolo 10-1 - Libertà di espressione) Danno patrimoniale - risarcimento Danno non patrimoniale - risarcimento |
François c. Francia | 26690/11 | 2 | Il ricorrente è un avvocato che il 31 dicembre del 2002 viene posto in custodia dalla polizia francese a seguito di un diverbio sorto con un agente. L’avvocato del foro di Parigi si era infatti recato presso la stazione di polizia di Aulnay-sous-Bois per assistere un minorenne. La custodia -per il legale- scatta nel momento in cui nasce un diverbio. La discussione diventa assai accesa quando che l’agente si rifiuta di inserire –su richiesta dell legale- alcuni dettagli nel verbale; in aggiunta egli viene sottoposto sia una perquisizione personale sia ad un test alcolemico del sangue. Il sig.François, dopo aver affrontato, senza successo tutti i gradi di giudizio nel suo paese, denuncia ex art.5 CEDU ottenendo sentenza a lui favorevole dal Giudice di Strasburgo. | Articolo 5 | Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5-1 - regolare stato di arresto o di detenzione) Danno non patrimoniale - risarcimento (articolo 41 - il danno non patrimoniale equa soddisfazione) |
Nagiyev c. Azerbaijan | 16499/09 | 3 | Lo Stato azero riceve oggi una condanna da Strasburgo perché non ha garantito il diritto alla libertà e alla sicurezza ex art.5 della Convenzione. Nagiyev viene arrestato in Azerbaijan a seguito di un mandato emesso dalle autorità russe per detenzione illegale di materiale esplosivo. Egli denuncia oltre all'arresto non documentato, l'impossibilità di contattare il proprio avvocato e la famiglia: quest'ultima informata dell'arresto solo quattro giorni dopo. Il 27 settembre del 2008, a nove giorni dall'arresto, il ricorrente viene assistito in giudizio non dal legale nel frattempo proposto dalla famiglia, bensì da un avvocato d'ufficio nominato nel corso dell'udienza. Lo stesso giorno Nagiyev viene posto in custodia cautelare per ovviare all'inquinamento delle indagini e alla sua fuga. La vicenda si conclude in patria con il rilascio del ricorrente il 10 marzo del 2009, a Strasburgo, in data odierna, con la condanna dell'Azerbaijan. | Articolo 5 | Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5-1 - regolare stato di arresto o di detenzione) |
Khan c. Germania | 38030/12 | 3 | La sig.ra Khan, di origine pakistana, vive in Germania dal 1991. Ad oggi pende su di lei un decreto di espulsione a causa della sua pericolosità sociale. Nel 2004 uccide il suo vicino di casa: secondo il Tribunale regionale trattasi di omicidio colposo commesso in uno stato di incapacità mentale. Dal 2011 la ricorrente è in libertà vigilata in strutture protette. la Sig.ra Khan si oppone alla sua espulsione invocando ex art.8 CEDU il diritto alla sua vita privata e familiare, perché in Pakistan non beneficerebbe dei servizi sociali che ad oggi compensano la sua condizione mentale. La Corte Edu non rileva alcuna violazione dell'art.8 CEDU in quanto la pericolosità sociale rappresentata dalla ricorrente in termini di sicurezza pubblica e la certezza delle cure che in ogni caso le spetterebbero -una volta in Pakistan- fanno desistere la Prima Sezione della Corte dal condannare la Germania. | Articolo 8 Articolo 6 | Nessuna violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - Espulsione) (condizionale) (Pakistan) |
Mikhalchuk c. Russia | 33803/04 | 3 | Mikhalchuk è un cittadino russo che il 17 del 2003 aprile viene arrestato con l'accusa di rapina ed estorsione. Prima della sua condanna risalente al 2004 egli rimane in custodia cautelare per più di un anno e due mesi. Secondo la Corte Edu i tribunali russi non hanno garantito i diritti sanciti all'art 5.3 CEDU perché hanno autorizzato la detenzione preventiva -ritenuta comunque eccessivamente lunga- basandosi su fatto che il ricorrente non avesse un lavoro; nessun altro motivo, corroborato da prove, ha sostanziato la decisione de giudice interno circa le richieste del ricorrente per una misura meno restrittiva della sua libertà. Strasburgo condanna dunque la Russia ex art.5 CEDU. | Articolo 3 Articolo 5 | Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla Sicurezza (articolo 5-3 - Lunghezza di detenzione preventiva) |
Kagirov c. Russia | 36367/09 | 3 | Il sig.Ziyavdi Kagirov denuncia in Corte Edu il rapimento, da parte di uomini in uniforme nera, di suo fratello Rustam Kagirov avvenuto il 19 maggio del 2009 nella loro casa di Zakan-Yurt in Cecenia. Nonostante il ricorrente avesse inseguito i rapinatori, l'auto di questi passa il posto di blocco senza alcun controllo. La denuncia immediata agli agenti di polizia che presidiavano la strada viene ignorata. Ad oggi le indagini non hanno portato a risvolti concreti. | Articolo 2 Articolo 3 Articolo 5 Articolo 38 | Nessuna violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - Life) (aspetto sostanziale) Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - L'effettivo accertamento) (aspetto procedurale) Nessuna violazione dell'articolo 3 - Divieto della tortura (articolo 3 - trattamento degradante Trattamento inumano) (aspetto sostanziale) Nessuna violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5-1 - Libertà personale Sicurezza personale) Nessuna violazione dell'articolo 38 - Esame del caso e procedura di regolamento amichevole |
Khava Aziyeva e altri c. Russia | 30237/10 | 3 | Khava Aziyeva, Aysha Aziyeva, e Abdurrakhman Aziyev rivendicano in Corte Edu la scomparsa di Rizvan Aziyev loro parente. Secondo alcuni testimoni, i vicini delle vittime, Rizvan Aziyev, il 31 ottobre del 2009 venne rapito da alcuni uomini. L'indagine penale, avviata circa un mese dopo, è ancora in corso; tuttavia gli inquirenti non hanno indagato circa eventuali collegamenti tra il rapimento Aziyev e l'uccisione, avvenuta il giorno stesso, del cognato: già noto alle forze dell'ordine perché membro di un gruppo armato illegale e per questo ricercato. | Articolo 2 Articolo 3 Articolo 5 Articolo 38 | Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - Life) (aspetto sostanziale) Violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - L'effettivo accertamento) (aspetto procedurale) Violazione dell'articolo 3 - Divieto della tortura (articolo 3 - trattamento degradante Trattamento inumano) (aspetto sostanziale) Nessuna violazione dell'articolo 3 - Divieto della tortura (articolo 3 - trattamento degradante Trattamento inumano) (aspetto sostanziale) Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5-1 - Libertà di persona Sicurezza di persona) Violazione dell'articolo 13 + 2 - Diritto ad un ricorso effettivo (Articolo 13 - rimedio effettivo) (Articolo 2 - Diritto alla vita Articolo 2-1 - Vita) |