Note alla rassegna
Di seguito la rassegna delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data mercoledì 08 aprile 2015, di cui, per ciascuna, si ripropongono:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla decisione caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- N.ricorso : il numero di ricorso che ha avviato il procedimento;
- Corte I.L. : l’Importance Level attribuitole dalla Corte europea;
- Descrizione : una nostra breve esposizione dei fatti del caso;
- Petitum : gli articoli della Convenzione europea sollevati dai ricorrenti;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo della decisione.
Le fonti delle informazioni riportate sono tutte ufficiali e consultabili in inglese/francese sui siti ufficiali della Corte europea: http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN e http://hudoc.echr.coe.int .
Case of- | N.Ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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Nježić and Štimac c. Croazia | 29823/13 | 2 | Marija Nježić e Ana Štimac si rivolgono oggi al Giudice di Strasbugo per denunciare le indqagini inadeguate svolte dalle autorità Croate. Nel 1991, i genitori e la nonna delle ricorrenti, vengono uccise da forze paramilitari serbe a Bukovac. Queste sono in realtà notizie che si apprendono dalle denunce. Nonostante, infatti, le ricorrenti abbiano fornito agli inquirenti i nomi di alcuni comandanti che nell’ottobre del 1991 capeggiarono l’azione paramilitare -che portò all’uccisione di sette persone- le indagini non hanno portato ad alcuna incriminazione. Le ricorrenti invocano dunque l’art.2 della Convenzione a protezione del diritto alla vita, alla luce delle indagini inadeguate. | Articolo 2 | Nessuna violazione dell'articolo 2 - Diritto alla vita (articolo 2-1 - Indagine effettiva) (Aspetto procedurale) |
Tchokontio Happi c. Francia | 65829/12 | 2 | Nel marzo del 2012 Paris Mediation Commission, appurate le condizioni indecenti in cui vivevano i ricoorenti, stabilisce come prioritario l’impegno di assegnare un’abitazione alla signora Tchokontio Happi; questa si era trasferita in Francia dal 2003 insieme alla figlia e al fratello. Nonostante la richieste al tribunali amministrativo del 2007, abbia portato non solo, ad una pronuncia favorevole per la ricorrente, ma anche – tre anni dopo- ad una condanna per le autorità a pagare un’ammenda. Nel febbraio del 2011 il Tribunale amministrativo condanna lo Stato alla multa di 8.400 euro di multa da versare ad un fondo regionale. Ad oggi la ricorrente non ha ancora beneficiato dell’assegnazione di una abitazione e per questi motivo si rivolge a Strasburgo. | Articolo 6 | Parzialmente irricevibile Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedura di esecuzione Articolo 6-1 - l'accesso alla giustizia) |
Vamvakas c. Grecia (no 2) | 2870/11) | 2 | Vamvakas, cittadino greco, nel 2006 viene condannato a otto anni di carcere per frode. Nel 2009, il ricorrente informa la Corte della sua assenza e dà mandato a due avvocati di rappresentarlo, ma nessuno dei due suoi avvocati si presenta in tribunale, per tali motivi il giudice rinvia l’udienza di una settimana per permettere all’avvocato d’ufficio che nel frattempo aveva assegnato al convenuto, di studiare la strategia difensiva. La condanna viene ridotta in appello a sette anni, e Vamvakas lamenta oggi in Corte Edu la violazione dell’art.6 CEDU perché nonostante avesse preso accordi con il suo avvocato questi non si presentato, nè ha comunicato i motivi dell’assenza. | Articolo 6 | Parzialmente irricevibile Violazione dell'articolo 6 + 6-3-c - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - processo equo Articolo 6-3-c - Difendersi con l'assistenza di un avvocato) (Articolo 6 - Diritto a un equo processo Articolo 6-3-c - assistenza gratuita di un avvocato) Danno morale - compensazione (articolo 41 - danno non patrimoniale Equa soddisfazione) |
A.T. c. Lussemburgo | 30460/13 | 2 | Il ricorrente, mentre si trovava in Gran Bretagna, suo paese d’origine, riceve un mandato di arresto europeo perché accusato dei reati di stupro e aggressione nei confronti di un minore di sedici anni. Viene condannato dal Giudice lussemburgese in via definitiva a sette anni il 7 febbraio del 2012. Rivendica in Corte Edu il diritto ad essere assistito da un avvocato durante l’interrogatorio di polizia ex art.6 CEDU | Articolo6 | Parzialmente irricevibile Violazione dell'articolo 6 + 6-3-c - Diritto ad un processo equo (articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - processo equo Articolo 6-3-c - Difendersi con l'assistenza di un avvocato) (articolo 6-3-c - Difendersi con l'assistenza di un avvocato Danno morale - richiesta respinta |
Muradeli c. Russia | 72780/12 | e | Robert Muradeli cittadino di origini georgiane, nel 1994 si sposa in Russia e l’anno dopo diventa padre di un bambino. Per ragioni di lavoro, dal 1996 al 1999 si trasferisce in Georgia con la famiglia. Nel 2000, ritornato in Russia stando alla legge del paese gli vinene rilasciato un permesso di soggiorno, che però doveva essere periodicamente rinnovato. Dieci anni dopo le autorità russe lo sorprendono più volte con il permesso di soggiorno scaduto (reato amministrativo). Nel 2011 Muradeli è costretto ad allontanarsi dal Paese; qualche mese più tardi vi rientra attraverso il confine con la Bielorussia, per essere allontanato nuovamente il mese successivo. Invoca oggi in Corte Edu l’art.8 per denunciare quanto l’allontanamento amministrativo, sproporzionato, abbia turbato la sua famiglia e la sua vita privata. | Articolo 8 | Nessuna violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - Espulsione) (Georgia) |