Un formidabile e celere strumento di tutela dei diritti: istruzioni su come e quando richiedere misure provvisorie alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Da poche ore a pochi giorni: questo è il termine medio di intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo quando in gioco c’è una violazione irreparabile dei diritti umani. Lo strumento che adopera, in situazioni di urgenza che richiedono una intervento immediato, è quello delle misure provvisorie, previste dall’articolo 39 (o Rule 39) del Regolamento della Corte stessa. Nessuna approfondita istruttoria, nessun dilungato processo (la verità processuale sarà accertata in seguito, coi tempi che le si confanno): intanto la Corte di Strasburgo prontamente congela la situazione in contenzioso, paralizza le condotte denunciate degli Stati, assicura la tutela di un diritto umano che si assume a rischio.
I settori lambiti dalla tutela cautelare del Giudice europeo sono molteplici, sebbene tale intervento si concentri storicamente e statisticamente nelle procedure di espulsione/estradizione/respingimento verso paesi poco sicuri per la vita e l’integrità psico-fisica del ricorrente. La casistica è vasta ed eterogenea: così ad esempio la Corte europea è ricorsa a misura cautelare per interdire l’espulsione di una diciassettenne verso la Tanzania, dove il padre aveva già tentato di sottoporla a mutilazione genitale femminile (Abraham Lunguli c. Svezia); è stata concessa una misura cautelare per sospendere l’espulsione di presunti oppositori politici del Governo comunista cinese (A.D. e altri c. Turchia), oppure l’espulsione di un ricorrente iraniano che aveva insidiato la moglie di un mullah e temeva di subire in patria un “crimine d’onore” (Razaghi c. Svezia) o ancora quando una famiglia afgana con 6 minori rischiava di essere trasferita, in virtù del Regolamento Dublino, in Italia senza adeguate garanzie (Tarakhel c. Svizzera). Accade anche che la Corte europea intervenga per preservare l’unità di una famiglia (Amrollahi c. Danimarca), per contrastare la tratta di esseri umani (L.R. c. Regno Unito), per assicurare garanzie basiche dell’equo processo (Öcalan c. Turchia) o garantire l’incontro del ricorrente col suo avvocato (Shtukaturov c. Russia). E ciò senza dimenticare il nuovo filone delle misure provvisorie che impongono il trasferimento del detenuto in una struttura sanitaria perché lì riceva cure mediche adeguate (Vladimir Pavlovich Grodetskiy c. Russia).
La tutela cautelare offerta dalla Corte di Strasburgo è uno strumento tanto straordinario quanto raro. Nonostante la ricca casistica accumulatasi nel tempo, sono pochi i casi in concreto in cui il Giudice europeo emette una misura provvisoria: è necessario infatti che ricorra un rischio reale ed imminente di un danno grave e irreparabile. La formula, tassativa in ogni sua voce ed espressa chiaramente solo di recente dalla Grande Camera (Paladi c. Moldavia), riproduce una complessa alchimia di requisiti di difficile verificazione (e delimitazione).
In tema di Rule 39, segnaliamo un’interessantissima guida pratica realizzata dall’Avv. Massimo Dragone e dal Dott. Roberto Girardi, dello Studio Legale Dragone e Associati di Venezia: qui è ricostruito nel dettaglio il procedimento di richiesta delle misure provvisorie alla Corte di Strasburgo, con gli adempimenti di parte e le risposte del Giudice europeo. A nostro avviso, la guida rappresenta un aggiornatissimo ed inestimabile strumento per conoscere, comprendere e attivare la tutela cautelare davanti alla Corte europea dei diritti umani. Di seguito la Guida, consultabile online:
PER APPROFONDIRE:
Misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo da http://www.dragoneassociati.it/
Pagina sulle Interim Measures nel sito ufficiale della Corte europea dei diritti dell’uomo.