Case of - | N.ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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Minasyan v. Armenia | 44837/08 | 2 | Vardan Minasyan è un cittadino armeno, nel 2007 partecipa ad una sparatoria in cui perde la vita una persona ed un’altra rimane ferita. Il ricorrente, consegnatosi in un secondo momento spontaneamente alla polizia, viene messo in custodia cautelare. Nel maggio del 2009 viene condannato a tre anni di reclusione per tentato omicidio e teppismo aggravato. Chiede ed ottiene in Corte Edu il riconoscimento della violazione dell’art5.1, per l’illegittimità della sua detenzione dal 7 al 15 ottobre 2008. Ottiene anche giustizia circa il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare il suo ricorso ex art.5.4. della Convenzione. | Articolo 5 | Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-1 - procedura prevista dalla legge) Nessuna violazione di Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-3 - Ragionevolezza della custodia cautelare) Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-4 - esame sulla legalità della detenzione) |
Eugenia and Doina Duca v. the Republic of Moldova | 75/07 | 3 | Eugenia e Doina Duca, rispettivamente madre e figlia, ottengono in Corte Edu 50 mila euro a titolo di equa soddisfazione. Le ricorrenti nel 2006 perdono una ingente parte del loro capitale azionario a causa di una sentenza che ribalta quella definitiva del 1999. Ciò contrasta il principio della certezza del diritto. La Corte, infatti, si era già espressa nel 2009 dichiarando sia la violazione del diritto ad un processo equo sia la violazione del diritto alla proprietà ex art.1 Prot.1. | Articolo 41 | Danno patrimoniale - (Articolo 41 - Equa soddisfazione) Danno non patrimoniale - richiesta respinta (articolo 41 – danno non patrimoniale, Equa soddisfazione) |
Dhahbi v. Italy | 17120/09 | 2 | Il Signor Dhahbi è un cittadino di origine tunisina che ha vissuto ed ha lavorato regolarmente Italia. Nel 2001 gli viene negato l’assegno familiare (previsto da una legge del 1998), da lui richiesto, a causa dell’impossibilità materiale di prestare servizi lavorativi. I giudici Italiani non ritengono necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e non menzionano nel dispositivo le motivazioni di tale scelta. Anche la cassazione respinge il suo ricorso. La Corte di Strasburgo dichiara la violazione dell’art.6.1 perché i giudici italiani non hanno motivato il rifiuto del ricorso pregiudiziale. Trova accoglimento anche la seconda istanza del ricorrente, ovverosia il mancato rispetto della vita privata e familiare in combinato disposto con l’art14, il divieto di discriminazione. La Corte non ammette infatti una differenza di trattamento, rispetto agli altri cittadini che si trovano in Europa nella stessa situazione del ricorrente. Non regge dunque l’argomentazione del Governo italiano secondo cui il la mancata erogazione dell’assegno familiare avrebbe incontrato una logica di bilancio. La Corte non ammette tale scelta soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente ha regolarmente pagato le tasse e versato i contributi previdenziali. Inoltre, negare il sussidio perché il ricorrente non ha la cittadinanza italiana è una scelta che non rientra nel margine di apprezzamento dello Stato. Per tali motivi le istanze del Governo italiano non trovano accoglimento. Stefan Blaj nel 2004 presiede la commissione d’esame di un concorso pubblico in Romania. Nel maggio dello stesso anno la Sig.ra ND viene colta in flagrante nel momento in cui accetta del danaro dalla Candidata TG. Quest’ultima dichiara prontamente alla polizia che in realtà il denaro era per il sig. Blaj. In vista di uno sconto di pena ND, colei che aveva materialmente preso i soldi, decide di collaborare con la polizia accettando di registrare la conversazione con il ricorrente Blaj. Blaj risulta sulla lista degli indagati, pur senza conoscere, stando alla sua difesa, né i capi d’accusa, né i suoi diritti. Lamenta dunque in Corte Edu senza, ottenerne l’accertamento, sia del diritto ad un equo processo, sia il rispetto della vita privata. | Articolo 6 Articolo 14+8 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 - Procedura civile Articolo 6-1 - Accesso al tribunale) Violazione dell'articolo 14 +8 - Divieto di discriminazione (articolo 14 - Discriminazione) (Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare Articolo 8-1 - Il rispetto della vita familiare) Accordato il danno patrimoniale e non patrimoniale |
Kenzie Global Limited Ltd v. the Republic of Moldova | 287/07 | 3 | La Kenzie Global Limited è una sociètà britannica che nel 2005 conclude un affare, concernente un debito, con una società moldava. La Kenzie Global Limited si rivolge in Corte Edu perché non ha avuto la possibilità, nel 2006, di comparire innanzi alla Corte Suprema Moldava per la procedura di insolvenza. Per il Giudice di Strasburgo la Moldavia non ha garantito l’accesso alla giustizia così come tutelato dall’art.6.1. | Articolo 6 | Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 – Procedimento civile Articolo 6-1 - Processo equo |
Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary | 70945/11 23611/12 26998/12 41150/12 41155/12 41463/12 41553/12 54977/12 56581/12 | 1 | In Ungheria con l'entrata in vigore, nel 2012, del New Hungarian Church Act, molti culti un tempo ammessi perdono questo stato ed i relativi privilegi fiscali. Ciò spinge alcuni ministri di culto ed alcuni fedeli a proporre ricorso in Corte Edu, lamentando una disparità di trattamento rispetto ai culti ammessi i quali ancora oggi continuano a beneficiare di sgravi fiscali. Al vaglio della corte, stando alla richiesta, concerne non solo la libertà di riunione e d associazione letto alla luce dell'articolo 9 libertà di pensiero di coscienza e di religione, ma anche l'articolo 14, divieto di discriminazione in combinato disposto con l'articolo 9 e l'articolo 11. Il divieto di discriminazione nel ricorso viene invocato anche in combinato disposto col diritto alla proprietà, l'art 1 prot 1. Denunciano infine l'impossibilità di accedere ad un processo equo. Il Giudice di Strasburgo valuta la legge ungherese Church Act, come non necessaria per una società democratica e decreta, non procedendo ad un esame separato delle richieste, la violazione dell'articolo 11 letto alla luce dell'articolo 9. | Artico 11+9 Articolo 35 Articolo 41 | Violazione di Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione (art. 11-1 - Libertà di associazione), letto alla luce dell'articolo 9 - (Art. 9) libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9-1 - La libertà di religione) Danno non patrimoniale - accertamento di infrazione sufficiente. |
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers v. the United Kingdom | 31045/10 | 1 | R.M.T. è un sindacato britannico, ricorre in Corte Edu denunciando la violazione dell’art.11. Ciò che gli esponenti del sindacato rivendicano è la così detta azione sindacale secondaria, ossia uno sciopero contro un datore di lavoro diverso (dal proprio) atto ad esercitare una pressione in maniera indiretta. La Corte dopo aver illustrato riguardo al caso specifico l’effettività della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero (non secondario nrd) a garanzia dei principi contenuti nell’art. 11, ribadisce il concetto secondo cui allo Stato spetti un margine di manovra, a meno che le scelte del legislatore non siano manifestamente infondate. Nessuna violazione dunque per il Regno Unito. | Articolo 11 Articolo 35 | Nessuna violazione dell’articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione (art. 11-1 - Libertà di associazione ) |
Blaj v. Romania | 36259/04 | 2 | Stefan Blaj nel 2004 presiede la commissione d’esame di un concorso pubblico in Romania. Nel maggio dello stesso anno la Sig.ra ND viene colta in flagrante nel momento in cui accetta del danaro dalla Candidata TG. Quest’ultima dichiara prontamente alla polizia che in realtà il denaro era per il sig. Blaj. In vista di uno sconto di pena ND, colei che aveva materialmente preso i soldi, decide di collaborare con la polizia accettando di registrare la conversazione con il ricorrente Blaj. Blaj risulta sulla lista degli indagati, pur senza conoscere, stando alla sua difesa, né i capi d’accusa, né i suoi diritti. Lamenta dunque in Corte Edu senza, ottenerne l’accertamento, sia del diritto ad un equo processo, sia il rispetto della vita privata. | Articolo 6 Articolo 8 Articolo 13 Articolo 34 | Violazione dell'articolo 6 +6-3- c - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - Processo equo) (art. 6-3-c - difesa attraverso l'assistenza legale Articolo 6 - Diritto ad un processo equo) Nessuna violazione di Articolo 6 - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - Processo equo) Nessuna violazione dell'articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8-1 - Rispetto della vita privata) Nessuna violazione dell'articolo 13, 8-1 - Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 - ricorso effettivo) (Articolo 8-1 - Rispetto della vita privata Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare) Nessuna violazione di Articolo 34 - Ricorsi individuali (articolo 34 - ostacolare l'esercizio del diritto di ricorso) |
Ergezen v. Turkey | 73359/10 | 2 | Ziya Ergezen e Mehmet Ergezen sono rispettivamente padre e figlio lamentano in Corte Edu un’eccessiva durata della custodia cautelare che, tra sentenze annullate e le pronunce della Corte di Cassazione, arriva a 5 anni. I ricorrenti infatti sono astati arrestati nel 2005 per detenzione illegale di esplosivo e nel 2006 condannati dalla Corte d’Assise a dieci anni di reclusione perché ritenuti membri del PKK- un’organizzazione illegale in Turchia. Il Giudice Europeo attesta la violazione della Convenzione sia per l’eccessiva durata della custodia cautelare sia per la mancanza di ricorsi a riguardo; liquida il danno a tolo di equa soddisfazione. | Articolo 5 Articolo 6 | Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-3 - Lunghezza della custodia cautelare Ragionevolezza della custodia cautelare) Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-4 - Garanzie procedurali di revisione Recensione di legalità della detenzione) Violazione dell'articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-5 - Indennizzo) Violazione dell'articolo 6 - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 - Procedimento penale Articolo 6-1 - Termine ragionevole) Danno non patrimoniale- accordato. |
Ripetitive cases | |||||
Karagjozi and Others v. Albania | 25408/06, 37419/06, 49121/06, 1504/07, 19772/07, 46685/07, 49411/07, 27242/08, 61912/08, and 15075/09 | 3 | Articolo 6 Articolo 1 Protocollo 1 | Violazione_dell'Articolo_13 - Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 - Efficace rimedio) Violazione dell'Articolo 6 - Diritto ad un processo equo (Articolo 6 - Procedura di esecuzione; Articolo 6-1 - Accesso al tribunale) Violazione dell'Articolo 1 del Protocollo n ° 1 - Protezione della proprietà (articolo 1, comma 1 del Protocollo n ° 1 -. Godimento pacifico dei beni) |
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Octavian Popescu v. Romania | 20589/04 | 3 | Articolo 41 | Danno patrimoniale e non patrimoniale - (Articolo 41 - Danno morale danno patrimoniale Equa soddisfazione) |

Di seguito la rassegna delle sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data Martedì 8 Aprile 2014, di cui, per ciascuna, si ripropongono:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla sentenza caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- N.ricorso : il numero di ricorso;
- Corte I.L. : l’Importance Level ;
- Descrizione : una breve esposizione dei fatti del caso, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Petitum : le richieste dei ricorrenti, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo, come risultante dalla sentenza pubblicata dalla Corte.
Le fonti delle informazioni riportate sono tutte ufficiali e consultabili in inglese/francese sui siti ufficiali della Corte EDU: http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN e http://hudoc.echr.coe.int .