Questa settimana la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso 3 sentenze: un caso albanese Martedì 21, e due casi russi Giovedì 24.
Non sappiamo perché così poche sentenze per la Corte: di certo reperirle non è stato facile, giacché l’intero sito ufficiale della Corte è stato radicalmente ristrutturato. Oggi la pagina principale è attiva ed ampliata delle sue funzioni, mentre il database HUDOC rimane (quasi) inaccessibile.
Note alla rassegna
Di seguito la rassegna delle sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data Martedì 21 e Giovedì 23 Maggio 2013, di cui, per ciascuna, si ripropongono:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla sentenza caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- N.ricorso : il numero di ricorso;
- Corte I.L. : l’Importance Level ;
- Descrizione : una breve esposizione dei fatti del caso, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Petitum : le richieste dei ricorrenti, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo, come risultante dalla sentenza pubblicata dalla Corte.
Le fonti delle informazioni riportate sono tutte ufficiali e consultabili in inglese/francese sui siti ufficiali della Corte EDU: http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN e http://hudoc.echr.coe.int .
Martedì 21 Maggio 2013
Case of | N.ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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Delvina v. Albania | 49106/06 | 3 | Il caso è stato già deciso dalla Corte Europea in un precedente giudizio: l’8 Marzo 2011 la Corte aveva accertato una serie di violazioni (articolo 6,13 e 1 del Protocollo 1) riservandosi di determinare l’equo indennizzo da pagare al ricorrente in un momento successivo. Oggi i giudici di Strasburgo hanno previsto il pagamento di € da parte dell’Albania a favore del ricorrente. | Articolo 41 | Danno_patrimoniale - aggiudicato |
Giovedì 23 Maggio 2013
Case of | N.ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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E.A. v. Russia | 44187/04 | 3 | E.A. è un cittadino uzbeko che resta recluso in un carcere russo dal 2003 al 2006. Affetto da HIV, lamenta di aver ricevuto cure mediche inadeguate, e in particolare di non essere stato sottoposto regolarmente ad esami immunologici. | Articolo 3 | Violazione dell'articolo 3 - Proibizione della tortura (art. 3 - trattamento degradante; Trattamento inumano) (aspetto sostanziale) |
K. v. Russia | 69235/11 | 3 | K. è un cittadino bielorusso che, giunto in Russia nel 2008, è arrestato a Mosca nel 2011 in forza di un mandato di arresto internazionale. In Bielorussia è accusato di rapina e sequestro di persona e per questo è in attesa di essere estradato. La Corte Europea ha impedito in via cautelare la sua estradizione verso la Bielorussia e oggi K. è stato rilasciato con un permesso di soggiorno temporaneo in Russia, dopo il rigetto della sua richiesta di asilo. K. denuncia che, se inviato in Bielorussia, sarebbe esposto a ritorsioni violente e tortura, per ragioni politiche, essendo aderente al movimento di opposizione; inoltre lamenta l’illegittimità di parte del periodo che ha passato recluso, nonché l’assenza di strumenti interni per impedire la sua estradizione – che non si è realizzata soltanto grazie all’intervento dei giudici di Strasburgo. | Articolo 3 Articolo 5 § § 1 e 4 Articolo 13 | Violazione dell'articolo 3 - Proibizione della tortura (art. 3 - Estradizione) (Bielorussia) Nessuna violazione dell’Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-1 - regolare stato di arresto o di detenzione; Articolo 5-1-f - Estradizione) Nessuna violazione dell’Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5-1-f - Estradizione) Violazione_dell’Articolo_5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5-4 - Speditezza della revisione) |