Le sentenze di oggi – Martedì 14 Maggio – pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Due in totale le sentenze di oggi: la prima – Gross v. Switzerland – vede la condanna della Svizzera da parte dei giudici di Strasburgo per il vuoto normativo in materia di suicidio assistito (chi invecchia ha diritto di terminare artificialmente la propria vita?); la seconda – N.K.M. v. Hungary – riguarda il caso di una tassazione proibitiva (98% del TFR) applicato ad una neopensionata ungherese.
Note alla rassegna
Di seguito la rassegna delle sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data Martedì 14 Maggio 2013, di cui, per ciascuna, si ripropongono:
- Case of – : la denominazione del caso e il link alla sentenza caricata sul sito http://hudoc.echr.coe.int ;
- N.ricorso : il numero di ricorso;
- Corte I.L. : l’Importance Level ;
- Descrizione : una breve esposizione dei fatti del caso, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Petitum : le richieste dei ricorrenti, secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate dalla Corte;
- Dispositivo : l’esposizione sintetica del dispositivo, come risultante dalla sentenza pubblicata dalla Corte.
Le fonti delle informazioni riportate sono tutte ufficiali e consultabili in inglese/francese sui siti ufficiali della Corte EDU: http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN e http://hudoc.echr.coe.int .
Case of | N.ricorso | I.L. | Descrizione | Petitum | Dispositivo |
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N.K.M. v. Hungary | 66529/11 | 2 | La sig.ra N.K.M., cittadina ungherese, è stata funzionaria presso il Ministero degli Affari Esteri ungherese per trent’anni, fino al 2011, quando è arrivato il licenziamento. Ma all’atto di liquidazione del TFR, scopre che le verrà applicata una tassazione pari al 98% (!). Oggi contesta questa scelta del legislatore nazionale, trovando il prelievo fiscale eccessivo e soprattutto discriminatorio - è previsto infatti per i soli pubblici dipendenti. | Articolo 1 del Protocollo n ° 1 Articolo 13 Articolo 14 | Resto inammissibile Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 - Protezione della proprietà (articolo 1, comma 1 del Protocollo n ° 1 -Privazione della proprietà; Rispetto dei beni; beni in possesso) Danno patrimoniale e non patrimoniale - aggiudicato |
Gross v. Switzerland | 67810/10 | 2 | Alda Gross è una cittadina svizzera sopra l’ottantina. Vuole ricorrere al suicidio medico-assistito, legale in Svizzera, ma non trova alcun medico disposto a somministrarle la dose letale di pentobarbital di sodio; anche il Consiglio Nazionale della Sanità rigetta la sua richiesta, con una decisione confermata poi dai giudici svizzeri. La ragione del rigetto è che la sign.ra Alda Gross non è affetta da alcuna malattia clinica, ma sta invecchiando: lei ritiene che la scelta di morire - e così sottrarsi alla parabola discendente delle sue funzioni fisiche e mentali propria dell’invecchiamento - rientri nel diritto alla sua vita privata e familiare, e che né i medici né i giudici possono privarla di questo diritto. | Articolo 8 | Resto inammissibile Violazione_dell'articolo_8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 - obblighi positivi; Articolo 8-1 - Rispetto della vita privata) |